Carenze documentali ed osservazioni per un PUA
Nel caso di specie, parte ricorrente si lamentava della mancata richiesta, da parte dell’Amministrazione, di un’integrazione documentale prima del preavviso di rigetto del Piano Attuativo.
Il TAR Veneto evidenzia che il privato avrebbe potuto depositare tale documentazione aggiuntiva proprio in sede di osservazioni, e quindi nella fase procedimentale successiva alla comunicazione ex art. 10-bis l. n. 241/1990; al contrario, il ricorrente si era limitato a dichiararsi disponibile a produrre la documentazione in un futuro momento.
Il Giudice stigmatizza anche il comportamento del privato, che in sede di osservazioni si era limitato ad affermare apoditticamente l’interesse pubblico all’attuazione del PUA.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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