E’ efficace la convenzione di lottizzazione sottoscritta dal sindaco in mancanza (a monte) della deliberazione autorizzativa della sua sottoscrizione?
La Corte di Cassazione conferma una sentenza della Corte di Appello di Venezia, che aveva affermato che l’eventuale difetto di rappresentanza del sindaco, che aveva firmato la convenzione di lottizzazione senza averne il potere, per mancanza di preventiva delibera autorizzativa, sarebbe equiparabile ad un eccesso di rappresentanza, sanabile dalla successiva ratifica da parte del Comune, anche implicita.
La Corte precisa, quindi, che la disciplina del negozio concluso da un rappresentante senza poteri si applica anche alla rappresentanza organica degli enti pubblici.
La figura dell'eccesso di rappresentanza (falsus procurator) è disciplinata dall'articolo 1398 del codice civile.
La Corte di Appello aveva anche precisato che il negozio (contratto) concluso in assenza del potere rappresentativo sarebbe affetto non da nullità, ma da semplice inefficacia, rilevabile dalla sola parte rappresentata (il Comune) e non d'ufficio.
Sul punto la Corte ha precisato che che il contratto con cui un privato s'impegna a cedere un comune un'area di proprietà dietro corrispettivo per la realizzazione di un'opera pubblica, sottoscritto da assessore delegato ad altre
materie ovvero alla firma di soli atti di amministrazione anziché dal sindaco, o che comunque abbia ecceduto dalla delega conferitagli, non è inesistente o nullo, ma annullabile, per incompetenza relativa all'organo, solo ad istanza del comune, e comunque suscettibile di ratifica attraverso la dichiarazione dell'organo che sarebbe stato
competente o di convalida ad opera di quello cui spetta di manifestare la volontà dell'ente al riguardo.
Post di Daniele Iselle
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