La cognizione di alcuni diritti sorti da convenzioni di lottizzazione spetta alla giurisdizione ordinaria e non al Giudice Amministrativo
Una sentenza della Corte di Cassazione civile spiega che la giurisdizione riguardante determinati diritti sorti per effetto di una convenzione di lottizzazione spetta al giudice ordinario e non a quella esclusiva del giudice amministrativo.
Gli esempi considerati nella sentenza sono due: 1) un'area ceduta dal privato alla P.A. con una servitù non aedificandi a carico del Comune e a vantaggio delle residue aree del cedente (perchè è un diritto reale, disciplinato dall'articolo 1079 del codice civile); 2) le ipotesi in cui la convenzione preveda il vincolo di destinazione di determinate aree a parcheggio pubblico, in quanto tale vincolo si risolve comunque in una limitazione, valida erga omnes, della futura utilizzabilità di una determinata porzione di suolo.
Il discorso vale anche nel caso in cui venga contestato che il diritto reale sia sorto, invocando la nullità della convenzione per mancanza (a monte) della deliberazione autorizzativa della sua sottoscrizione da parte del sindaco.
Post di Daniele Iselle
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