L’art. 30, c. 3 bis DL 69/2013 non proroga anche i piani attuativi
Il TAR Veneto chiarisce che l'art. 30, c. 3 bis DL 69/2013 proroga la validità (efficacia) delle convenzioni urbanistiche e non quella dei piani attuativi.
Post di Dario Meneguzzo - avvocato Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Conclusioni assolutamente condivisibili. Consiglio di indicare nella delibera di approvazione del Pua un termine (sei, nove o dodici mesi al massimo) entro il quale deve essere stipulata la convenzione urbanistica, termine oltre il quale sarà doveroso ri-esaminare il piano considerata la necessaria verifica dell’eventuale aggiornamento del preventivo sommario delle opere di urbanizzazione.
Domanda: se il DL 69 proroga la sola convenzione e non il Pua e se il PUA rinvia alle norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico generale comunale – sia esso PRG o Pat+Pi – alla data di approvazione dello stesso (cosiddetto “effetto congelamento” delle NTA in forza di PUA), ne consegue che comunque si applicheranno le NTA vigenti all’atto di approvazione del Pua anche per i titoli edilizi che verranno rilasciati oltre i 10 anni di validità del PUA in quanto norme comunque citate e riportate anche nella convenzione urbanistica la cui validità è stata prorogata dal DL 69? Mi sembrerebbe ragionevole ….
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