Modifiche al PUA adottato in sede di approvazione
Il TAR Veneto ha affermato che non si ravvisa un’assoluta intangibilità del PUA adottato in sede di approvazione, laddove le variazioni apportate non abbiano modificato l’impianto di fondo del piano adottato, ma riguardino aspetti di dettaglio, necessari comunque ad assicurare un ordinato e razionale assetto dell’area.
Il TAR ha ritenuto di poter applicare in via analogia i principi che governano l’obbligo (o no) di ripubblicazione del PRG adottato, in caso di modifiche in sede di approvazione.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Di PRG? per cui ci sono ancora Comuni in Veneto che a distanza di 21anni hanno ancora il PRG
è già previsto dalla 11/2004-art. 20
– i piani urbanistici attuativi possono prevedere modificazioni del proprio ambito entro il limite del 10 per cento della loro superficie, nonché trasposizioni di zone conseguenti alla definizione esecutiva delle infrastrutture e attrezzature pubbliche previste dal PI, purché nel rispetto della capacità insediativa teorica dello stesso e senza riduzione delle superfici per servizi.
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