Scomputo degli oneri in sede di PUA
Il TAR Veneto ha affermato che, se è vero che l’art. 31, co. 11 l.r. Veneto 11/2004 e l’art. 86 l.r. Veneto 61/1985 consentono lo scomputo dal contributo di costruzione sia del valore delle opere di urbanizzazione primaria che secondaria realizzate dal lottizzante e che, dunque, una siffatta previsione all’interno della convenzione accessiva al PUA non sarebbe illegittima, cionondimeno, lo scomputo e, a maggior ragione, la misura dello stesso, non costituiscono un diritto per il lottizzante, essendo tale opzione rimessa all’ampia discrezionalità che connota le scelte di pianificazione e il cui rifiuto il Comune non è onerato di motivare.
Post di Alberto Antico – avvocato
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