Il Piano Casa non può derogare all’obbligo di PUA
Il T.A.R. Veneto ha confermato che le deroga contenute nel cd. piano casa non consentono affatto di sottrarsi all’obbligo di PUA previsto dal PRG/PI per una determinata area del territorio comunale.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Invece penso che si possa fare: “veneto cantiere veloce”- lr. n 19/2021
Art. 10
Disposizioni per agevolare l’esecuzione degli interventi previsti dalla
legge regionale 4 aprile 2019, n. 14 – Modifica dell’articolo 10 della legge regionale 4 aprile 2019, n. 14.
1. Dopo il comma 2, dell’articolo 10, della legge regionale 4 aprile 2019, n. 14 “Veneto 2050: politiche per la riqualificazione urbana e la rinaturalizzazione del territorio e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio””, è aggiunto il seguente comma:
“2 bis. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2 dell’articolo 11, gli interventi sugli edifici esistenti di cui agli articoli 6 e 7, qualora ricadano in uno o più ambiti territoriali assoggettati a piano urbanistico attuativo dallo strumento urbanistico generale, possono comunque essere assentiti con permesso di costruire di cui agli articoli 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 o con segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) di cui all’articolo 23 del medesimo decreto, in presenza delle principali opere di urbanizzazione e previa deliberazione del Consiglio comunale che si esprime in ordine alla possibilità di prescindere dal piano attuativo richiesto.”.
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