Obscura lex: l’ultrattività del vecchio piano casa
L'articolo 17, comma 1, della legge regionale veneta n. 14 del 2019 (Veneto 2050) stabilisce quanto segue:
"Art. 17
Disposizioni transitorie e finali.
1. Gli interventi per i quali la segnalazione certificata di inizio lavori o la richiesta del permesso di costruire siano stati presentati, ai sensi della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, entro il 31 marzo 2019, continuano ad essere disciplinati dalla medesima legge regionale".
Alcuni dubbi interpretativi su questa disposizione, che stabilisce l'ultrattività del vecchio piano casa:
- se una domanda di permesso di costruire col piano casa 14/2009 è stata presentata prima del 31 marzo 2019 e il Comune ha chiesto integrazioni, senza fissare un termine per produrle, e l'interessato ha lasciato passare alcuni anni senza produrle, può oggi produrre le integrazioni, avvalendosi della disposizione di cui sopra?
- se in forza della legge 14/2009 è stato rilasciato un permesso di costruire, poi scaduto per decorrenza del termine triennale dalla comunicazione di inizio lavori (quindi non è stata chiesta la proroga prima della scadenza), può essere domandato oggi il rinnovo del titolo, avvalendosi della disposizione di cui sopra? Oppure l'articolo in esame vale solo se il titolo rilasciato è ancora efficace?
- nel caso descritto al punto 2, la situazione è diversa se l'edificio è stato realizzato almeno al grezzo oppure è rimasto in una fase molto incompleta?
- il completamento di un edificio al grezzo è una manutenzione straordinaria?
- se l'intestatario del primo permesso di costruire nel frattempo ha venduto il terreno, il nuovo proprietario, nel caso di cui sopra al punto 2, può usufruire dell'articolo 17, comma 1, della legge regionale veneta n. 14 del 2019.
Insomma non è facile neanche fare il mestiere di legislatore e scrivere disposizioni chiare, che tengano conto di tutte le variabili dell'esperienza concreta degli uffici comunali.
Post di Dario Meneguzzo - avvocato
A prescindere dalle conclusioni che ognuno potrà giustamente pervenire, ritengo mia opinione consigliare il rispetto della doppia conformità in caso anche di abusi ultimati e ammissibili con SCIA, una volta accertati, sono sanabili con la procedura ordinaria di Accertamento di conformità.
SENTENZA N. 119
ANNO 2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
Oggetto del “piano casa” erano, dunque, solo gli edifici esistenti, e gli interventi ampliativi sono stati consentiti solo «nei limiti del 20 per cento del volume o della superficie» (art. 2, comma 1, della legge reg. Veneto n. 14 del 2009). Nessuna deroga è stata quindi consentita per le nuove costruzioni, in relazione alle quali, dunque, le distanze stabilite dai regolamenti locali hanno continuato a trovare applicazione.
rispondo per il punto 4-
E’ vero che il completamento opere non è previsto dalle definizioni della Legge Madia, per logica quindi gli interventi che non ricadono nell’art- 6 10 e 22 del Dpr 380/2001, sono soggetti a CILA (punto 30 della tabella – clausola residuale), ma a mio avviso vale:
L’Art. 15 (R) – Efficacia temporale e decadenza del permesso di costruire
3. La realizzazione della parte dell’intervento non ultimata nel termine stabilito è subordinata al rilascio di nuovo permesso per le opere ancora da eseguire, salvo che le stesse non rientrino tra quelle realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell’articolo 22. Si procede altresì, ove necessario, al ricalcolo del contributo di costruzione.
1.su ogni procedimento c’è obbligo di definire termini per integrazioni 2.non so se esista davvero un concetto di rinnovo,forse solo qualche prassi quando interessa … 3 edificio al grezzo x me può sempre esser completato 4. Forse anche si,ma sento le risposte più disparate (tipo che serve sempre il permesso perché correlato magari a nuova costruzione?!?!) 5.forse si,magari da verificare se era prevista qualche casistica particolare (es detrazioni oneri, ampliamento 1ª casa ecc,) ..condividete?
Non è per niente facile accettare come confinante un ampliamento gia esistente e in abuso poi fatto passare come nuova costruzione con il piano casa a 1,5 m. dal confine dove esiste una costruzione legale.
Lo dimostrano le foto del portale della Regione ma non contano.
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