Diritto intertemporale in materia di cave
Il TAR Veneto ha offerto un’applicazione dell’art. 24, co. 1 l.r. Veneto 1/2004 (poi abrogato dall’art. 36, co. 4, lett. s l.r. Veneto 13/2018), ai sensi del quale, in deroga a quanto stabilito dalla l.r. Veneto 44/1982 (poi sostituita dalla l.r. Veneto 13/2018), il parere espresso dall’Amministrazione provinciale attraverso la Commissione tecnica provinciale per le attività di cava (CTPAC) nell’ambito dei procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni o delle concessioni per le nuove attività di cava e per l’ampliamento delle esistenti è obbligatorio e vincolante.
In vigenza di tale norma, l’eventuale autorizzazione alla coltivazione di una cava emanata in assenza di detto parere è annullabile.
Post di Alberto Antico – avvocato
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