Piano Casa e Piani di Recupero
Il TAR Veneto ricorda che la disciplina di cui alla l. R.V. n. 14/2009 e ss.mm.ii. (cd. Piano Casa) è di carattere derogatorio, e dunque di stretta interpretazione. Pertanto, non si ritiene ammissibile derogare all’obbligo di predisposizione di un Piano di Recupero, se l’intervento oggetto di Piano Casa non è tra quelli consentiti in via diretta dallo strumento urbanistico.
Ciò viene confermato dalla norma di interpretazione autentica di cui all’art. 64 l. R.V. n. 30/2016, che nell’elencare l’estensione dei poteri di deroga della normativa del Piano Casa non vi include i Piani di Recupero.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Mi pare pure che la sentenza del Tar, sia la conferma di quanto detto dall avv Bigolaro commentanto l art 10, nel webinar del 2 luglio, che i PUA non erano derogabili prima
SI
Scusate, ma non è ora superato dalla LR 19/2021, art. 10, questo fatto, in quanto nelle zone soggette a PUA, gli interventi di cui agli artt. 6 e 7 sono ammessi???
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