L’illegittimità del silenzio-inadempimento del MISE
Il TAR Veneto, con precipuo riferimento ad un ricorso avverso il cd. silenzio-inadempimento relativo alla realizzazione di un deposito di oli minerali e GPL, stabilisce che: in primis vi è l’obbligo da parte del MISE di adottare il decreto attuativo come stabilito dall’art. 95, comma 25 D.L. 104/2020 e di concludere con un provvedimento espresso e motivato il procedimento avviato con un’istanza o diffida da parte della società ricorrente; in secundis che il decorso il termine di conclusione del procedimento è da individuarsi, se non diversamente previsto, nel termine di trenta giorni ex art. 2 della Legge n. 241 del 7.08.1990.
Post di Brenda Djuric – Dott. ssa in giurisprudenza
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