Piano Casa e principio del tempus regit actum

12 Set 2024
12 Settembre 2024

Il TAR Veneto ha affermato che l’art. 17 l.r. Veneto 14/2019, laddove dispone che gli interventi per i quali la SCIA o la richiesta di PdC siano stati presentati, ai sensi del Piano Casa, entro il 31 marzo 2019, continuano ad essere disciplinati dalla l.r. Veneto 14/2009, può legittimamente derogare al principio generale secondo cui il punto di riferimento, ai fini della individuazione del diritto applicabile in caso di successione di norme, è il provvedimento amministrativo e il momento di suo perfezionamento, irrilevanti essendo sia il momento dell’iniziativa, anche se di parte (domanda, segnalazione, denuncia, comunicazione, ecc.), sia la fase successiva al perfezionamento dell’atto e quindi le sopravvenienze normative.

Post di Alberto Antico – avvocato

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1 reply
  1. Fiorenza Dal Zotto says:

    Segnalo due passaggi della sentenza che mi sembrano interessanti:
    1. nel richiamare l’art. 15 del spr 380/2001 sui termini di validità del permesso di costruire, nel passaggio in cui si scrive
    “In sostanza, lo spirito è quello di estendere la vigenza della normativa regionale afferente al c.d. «Piano Casa» secondo una scelta di «merito
    legislativo» (per usare le parole della dottrina) che ha portato il legislatore
    regionale, per questa via, a confezionare una regola che senza incidere
    sull’efficacia temporale e sulla durata del titolo edilizio – le quali rimangono (e
    non potrebbe essere diversamente) soggette alla norma di principio di matrice
    statale – consente di derogare ad un altro principio generale secondo cui il
    punto di riferimento, ai fini della individuazione del diritto applicabile in caso
    di successione di norme, è il provvedimento amministrativo e il momento di
    suo perfezionamento, irrilevanti essendo sia il momento dell’iniziativa, anche
    se di parte (domanda, segnalazione, denuncia, comunicazione, ecc.), sia la fase
    successiva al perfezionamento dell’atto e quindi le sopravvenienze normative.”, sembra quindi confermato il principio secondo cui in caso di decorrenza dei termini ordinari per la realizzazione dell’intervento, la “proroga” del titolo potrà essere accordata solo se l’intervento risulti conforme alle norme vigenti all’atto del rilascio della “proroga” [tema a cui avevamo dedicato un approfondimento qualche tempo fa].
    2. la deroga del piano casa opera anche sul parametro della superficie coperta.

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