Piano casa e specifiche norme di tutela da parte degli strumenti urbanistici
Il TAR Veneto ha affermato che l’art. 9, co. 1, lett. c l.r. Veneto 14/2009 – secondo cui gli interventi di ampliamento non sono ammessi per gli edifici oggetto di specifiche norme di tutela da parte degli strumenti urbanistici e territoriali che non consentono gli interventi edilizi previsti dagli artt. 2, 3, 3-ter, 3-quater e 4 l.r. cit. – non può essere interpretato nel senso che l’ampliamento debba ritenersi sempre consentito quando non sia espressamente vietato dalle norme dello strumento urbanistico. Infatti è necessario indagare caso per caso il contesto normativo per verificare se sia rinvenibile un divieto, anche inespresso, di realizzare ampliamenti degli edifici ricompresi nello specifico aggregato edilizio.
Nel caso di specie, tale divieto è stato rinvenuto nella classificazione dell’area in parola come Area boschiva o destinata al rimboschimento, ove non era ammessa nuova edificazione, salvo il rinvio alle norme relative ad una certa classe dell’abaco tipologico delle zone agricole, ove si ammettevano: a) manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia, come definiti dall’art. 31 l. 457/1978; b) dotazione di servizi igienici e copertura di scale esterne.
Non poteva il privato invocare quest’ultima ipotesi, avendo egli progettato un ampliamento (di un edificio residenziale) con ricavo di nuove unità abitative.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Art. 31. Definizione degli interventi
(implicitamente abrogato dall’articolo 3 del d.P.R. n. 380 del 2001)
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