Proroghe e Piano Casa nella Regione Veneto

24 Ago 2022
24 Agosto 2022

Nel post dd. 04 luglio 2022 veniva commentata la sentenza del Consiglio di Stato n. 2508/2018 ove, confermando la sentenza del T.A.R. Lombardia, Milano n. 1568/2016, il Massimo Organo della Giustizia Amministrativa riteneva non applicabile la proroga prevista dall’art. 30, c. 3 del d.l. 69/2013 (cd. decreto del fare), convertito con modificazioni in l. n. 98/2013, alle pratiche edilizie presentate ai sensi della l.r. Lombardia n. 4/2012 (cd. Piano Casa), trattandosi di titoli edilizi concessi in virtù di un regime “eccezionale e derogatorio” e, quindi, ad oggi in contrasto con i vigenti strumenti urbanistici.

Tale conclusione vale anche per la l.r. Veneto n. 14/2009 e ss.mm.ii., ovvero per le pratiche di cd. Piano Casa presentate nella Regione Veneto?

A parere dello scrivente no.

Nel caso della Regione Veneto, infatti, sovviene una normativa transitoria che difetta nella Regione Lombardia e che, pertanto, non è stata considerata dai Giudici Amministrativi nelle prefate sentenze.

Trattasi dell’art. 17, c. 1 della l.r. Veneto n. 14/2019 (cd. Veneto Cantiere Veloce) secondo cui: “Gli interventi per i quali la segnalazione certificata di inizio lavori o la richiesta del permesso di costruire siano stati presentati, ai sensi della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 , entro il 31 marzo 2019, continuano ad essere disciplinati dalla medesima legge regionale”.

La norma, in sostanza, prescrive l'ultrattività del cd. Piano Casa, nonostante la sua abrogazione esplicita ai sensi dell’art. 19, c. 1 della l.r. Veneto n. 14/2019 e ad eccezione dell'art. 5.

Di conseguenza, è ragionevole ipotizzare che le istanze di cd. Piano Casa depositate sino al 31 marzo 2019 continuino ad essere disciplinate dalla (pre)vigente l.r. Veneto n. 14/2019.

Se così è, tanto la proroga prevista dall’art. 30, c. 3 del d.l. n. 63/2013 (cd. decreto del fare), tanto quella fissata dall’art. 10, c. 4 del d.l. n. 76/2020 (cd. decreto semplificazioni), quanto quella stabilita dall’art. 10 septies del d.l. 21/2022 (cd. decreto Ucraina) dovrebbero applicarsi sic et simpliciter anche alle SCIA/PdC Piano Casa.

Quindi, le sentenze in epigrafe non si attagliano al caso di specie, sovvenendo la disciplina transitoria del summenzionato art. 17, c. 1.

9 replies
  1. Fiorenza Dal Zotto says:

    Buon giorno Elena, il webinar del prossimo 20 ottobre ha, tra gli obiettivi, proprio anche quello di chiarire il dubbio da lei posto. La questione infatti è assai delicata e attuale e proprio per questo abbiamo pensato che fosse utile per tutti cercare di chiarire questa cosa e cercare di rispondere al quesito: è possibile rilasciare una proroga a un titolo edilizio rilasciato con il vecchio piano casa se oggi il piano casa è decaduto? Buona giornata

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  2. Elena Cabria says:

    Buongiorno, ho un PDC rilasciato in virtù del vecchio piano casa Veneto e attualmente valido. Successivamente all’entrata in vigore di Veneto 2050 il comune ci aveva assicurato la possibilità di presentare una variante essenziale, con modifica di sedime ma non di premialita rispetto quanto già ottenuto, quindi una modifica non in deroga all art 92 LR 61 ma che rientra nella casistica dell’art 23 DPR 380/01. Oggi il comune ci nega tale possibilità sostenendo che la norma è abrogata e pertanto non può esservi rilascio di un nuovo permesso di costruire, quando in precedenza ci era stato detto che la variante avrebbe comportato una scia. Sapreste dirmi quale è l’interpretazione e a questo punto la procedura corretta? Grazie

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  3. DOMENICO CHINELLO says:

    Buongiorno.
    Avevo a suo tempo approfondito la sentenza del Consiglio di Stato n. 2508/2018 che aveva dichiarato non prorogabili i titoli edilizi relativi a progetti approvati in base al Piano Casa della Lombardia, in quanto non conformi alla disciplina successiva.
    Il dubbio, in effetti, si può porre anche con gli interventi assentiti ai sensi dell’originario Piano Casa veneto L.R. 14/2009 e ss.mm.ii. rispetto alla proroga di cui all’art. 15 T.U. Edilizia e rispetto alle proroghe previste a seguito della Pandemia e della guerra in Ucraina, dato che viene sempre e comunque richiesta la conformità alla disciplina urbanistico-edilizia vigente al momento della proroga.
    È chiaro che il problema è rilevante e, sicuramente, l’interpretazione data nel Post qui sopra – basata sulla norma transitoria di cui all’art. 17, c. 1 della L.R. Veneto n. 14/2019 (cd. Veneto 2050) secondo cui: “Gli interventi per i quali la segnalazione certificata di inizio lavori o la richiesta del permesso di costruire siano stati presentati, ai sensi della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 , entro il 31 marzo 2019, continuano ad essere disciplinati dalla medesima legge regionale” – risolverebbe molti problemi.
    Mi chiedo, tuttavia, se la lettura ipotizzata sia l’unica e/o la più condivisibile.
    Personalmente, ritengo che il significato principale della norma transitoria citata fosse quello di richiamare la normativa pregressa ai fini, però, dell’istruttoria e dell’evasione della pratica. Mi spiego meglio: se qualcuno aveva presentato una S.C.I.A. o un’istanza di P.d.C. il 31 marzo 2019 (ossia l’ultimo giorno di vigenza dell’originario Piano casa straordinario) o nei giorni immediatamente precedenti, la disposizione transitoria di cui all’art. 17, c. 1 della L.R. Veneto n. 14/2019 consentiva che la pratica venisse istruita e assentita sulla base della normativa previgente. E automaticamente – com’è ovvio – ammetteva che l’intervento venisse realizzato nei termini ordinari di “validità” di quel titolo abilitativo così rilasciato (P.d.C.) o maturato (S.C.I.A.), pur se, ormai, non era più conforme.
    Siamo, però, certi che una norma siffatta possa consentire anche la prorogabilità di quei titoli edilizi? E con proroghe così rilevanti come quelle straordinarie varate negli ultimi anni?
    Personalmente nutro molte perplessità, anche alla luce della lettura data dalla giurisprudenza, secondo la quale la proroga dei titoli abilitativi in edilizia va interpretata in maniera rigorosa, in quanto consente di superare i termini ordinari di efficacia dei titoli, posti a presidio di rilevanti esigenze di interesse pubblico.
    Comprendo benissimo che il problema pratico non è di poco conto, ma, proprio per questo, sarebbe forse auspicabile un intervento del Legislatore regionale: una leggina di interpretazione autentica potrebbe chiarire la portata del citato art. 17, comma 1, di Veneto 2050, e specificarne la possibilità di proroga per quei titoli così formati, se questa è la direzione che si ritiene di percorrere.
    Domenico Chinello

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    • Fiorenza Dal Zotto says:

      In effetti con l’avv. Chinello avevamo approfindito, nuovamente, qualche settimana fa la questione. Concordo con l’ipotesi avanzata dall’avv. Chienllo. Il caso che aveva richiesto l’approfondimento era proprio quello relativo al fatto se si potesse ritenere prorogabile un titolo rilasciato con la norma sul piano casa nel frattempo decaduta e sostituita dal “piano casa a regime” della Veneto 2050. Eravamo arrivati alla conclusione di non ritenere prorogabile il titolo proprio in ragione delle argomentazioni ben descritte nel commernto dell’avv. Chinello.

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      • Elena says:

        In attesa del webinar, vorrei sottoporre questa nota del commentario di Veneto 2050 che a me sembra andare in altra direzione.
        https://www.veneto2050.it/commento-lr-14-19/commento-art-17-lr-14-2019/
        E, sempre in altra direzione, nella circolare a Veneto 2050 riferita all’art. 19 quando si parla proprio di: “L’articolo 19 è dedicato all’abrogazione di norme superate, sostituite o comunque incompatibili con le nuove disposizioni
        dettate dalla legge in esame. Ciò “fermo restando quanto previsto dall’articolo 17”; tale articolo, com’è noto, detta disposizioni
        transitorie e, in particolare, prevede un caso di ultrattività delle norme abrogate disponendo che gli interventi la cui istanza sia
        presentata entro il 31 marzo 2019 continuino ad essere disciplinati dalla legge regionale n. 14/2009 (c.d. “Piano Casa”).” Il principio di ultrattività, sembra a me, che in diritto penale venga applicato per la legge più favorevole al reo; stando così l’interpretazione, in mancanza di specifiche, dovrebbe pendere a favore del cittadino.

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  4. Anonimo says:

    Se si poteva spiegare la ratio / collegamento tra il fatto che:

    ” Trattasi dell’art. 17, c. 1 della l.r. Veneto n. 14/2019 (cd. Veneto Cantiere Veloce) secondo cui: “Gli interventi per i quali la segnalazione certificata di inizio lavori o la richiesta del permesso di costruire siano stati presentati, ai sensi della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 , entro il 31 marzo 2019, continuano ad essere disciplinati dalla medesima legge regionale”.

    e la sua possibile applicazione della proroga –

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  5. Anonimo says:

    Buon giorno , scusate quanto si dice: “siano stati presentati, ai sensi della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 , entro il 31 marzo 2019, continuano ad essere disciplinati dalla medesima legge regionale”. Ci si riferisce sempre ad una norma in deroga come quella della regione lombardia n. 4/2012 , e la stessa non può subire un trattamento diverso- Esempio: Se la regione Veneto manteneva / rendeva a regime la lr n, 14/2009 automaticamente le proroghe erano efficaci???

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    • Anonimo says:

      Se la LR 14/09 fosse in vigore, per quanto derogatoria e speciale rispetto alle norme urbanistiche, ritengo che di conseguenza – non cambiando le condizioni speciali esistenti – le proroghe sarebbero state concedibili, mentre essendo abrogata la LR 14/09 eventuali varianti sostanziali o proroghe (in cui risulta necessaria la verifica di conformità alle norme urbanistiche vigenti) a PdC o SCIA ai sensi di tale norma non ritengo possano usufruire ancora oggi (per quanto disposto dall’art. 17 della LR 14/19) delle condizioni speciali concesse dalla LR 14/09

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