Il Consiglio di Stato sull’ISEE personale o familiare

12 Nov 2013
12 Novembre 2013

Con la sentenza n. 5355 dell’8.11.2013, la Terza sezione del Consiglio di Stato (estensore Lignani), è tornata sulla questione dell’interpretazione dell’art. 3, comma 2-ter, del decreto legislativo n. 109/1998 (Disciplina dell’ISEE).

La norma così recita: : «Limitatamente alle prestazioni sociali agevolate assicurate nell'àmbito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria, erogate a domicilio o in ambiente residenziale a ciclo diurno o continuativo, rivolte a persone con handicap permanente grave (...), le disposizioni del presente decreto si applicano nei limiti stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (....) al fine di favorire la permanenza dell'assistito presso il nucleo familiare di appartenenza e di evidenziare la situazione economica del solo assistito, anche in relazione alle modalità di contribuzione al costo della prestazione».

La giurisprudenza si è a lungo interrogata se la funzione del d.P.C.M. sia quella di attuare e rendere applicabile la deroga (sicché in mancanza resti applicabile in toto la regola generale dell’I.S.E.E. familiare) ovvero se quest’ultima abbia comunque applicazione diretta.

Il Consiglio di Stato aveva in precedenza affermato (Sezione III, sentenza 21 dicembre 2012, n. 6674) che l’art. 3, comma 2-ter, del d.lgs. n. 109/1998, esprime il principio che per la prestazioni ivi considerate si deve avere riguardo alla situazione economica del solo assistito e non a quella della famiglia; e che tale principio è direttamente applicabile anche in mancanza del decreto attuativo.

Nella sentenza in esame, i giudici si interrogano “se si debba giudicare diversamente, alla luce della sopravvenuta (dopo la pronuncia della sentenza appellata) sentenza della Corte costituzionale, 19 dicembre 2012, n. 296.”, con la quale “la Corte ha dichiarato non fondata la questione di costituzionalità relativa a una disposizione di legge regionale toscana, che prevede che la quota di compartecipazione da parte della persona assistita ultrasessantacinquenne per le prestazioni di tipo residenziale a favore di persone disabili, sia calcolata tenendo anche conto della situazione reddituale e patrimoniale del coniuge e dei parenti in linea retta entro il primo grado.

I giudici hanno infine concluso che “Nel sistema dell’art. 117, cost., la ripartizione delle competenze legislative – con l’inerente figura della “competenza concorrente” riguarda esclusivamente lo Stato e le Regioni, non gli enti locali”, per cui il regolamento comunale impugnato, che faceva riferimento all’ISEE familiare anziché a quello del solo assistito disabile, non è stato ritenuto legittimo.

Si fa notare, tuttavia, che, con la sentenza del 03.07.2013, la stessa terza sezione del Consiglio di Stato (ma con estensore Russo) aveva invece giudicato legittimo un regolamento comunale il quale derogava alla regola della evidenziazione della situazione economica del solo assistito, affermando che la richiesta comunale, rivolta ai familiari del disabile tenuti agli alimenti ex art. 833 c.c. in ordine alla presentazione della dichiarazione ISEE, “è in sé legittima, pur quando riguardi, come nella specie, prestazioni sociosanitarie a favore dei disabili gravi o degli anziani non autosufficienti. Essa infatti individua l’insieme dei soggetti cui sono posti i doveri di solidarietà e di assistenza verso il disabile, connessi ai restanti compiti propri del nucleo familiare di appartenenza. E tal conclusione, ad avviso del Collegio, è a più forte ragione corroborata dai principi sanciti dalla Corte costituzionale (cfr. C. cost., 19 dicembre 2012 n. 296), in base ai quali non è corretta la tradizionale interpretazione, per vero un tempo fatta propria anche da questo Consiglio, per la quale il ripetuto art. 3, c. 2-ter costituisca, anche in assenza del colà previsto DPCM, un livello essenziale delle prestazioni relative ai servizi sociali (LIVEAS) a favore dei disabili, con particolar riguardo all’evidenziazione del patrimonio del solo assistito nei casi indicati. (…) La Corte sottolinea che prevedere forme di compartecipazione ai costi delle prestazioni di tipo residenziale, da parte di familiari, può servire da incentivo indiretto che contribuisce a favorire la permanenza del disabile presso il proprio nucleo familiare. (…)

Da ciò discende l’assenza di un’immediata cogenza, pur se manchi tuttora il relativo DPCM, della valorizzazione della sola posizione personale dell’assistito, a qualunque categoria di disabilità egli appartenga”. 

dott. Matteo Acquasaliente

sentenza CDS 5355 del 2013

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