La partecipazione al procedimento non può essere snobbata dalla P.A.
Una sentenza del TAR Veneto ricorda alla P.A. che la partecipazione procedimentale non può essere intesa alla stregua di una garanzia meramente formale ed essere ridotta ad un flatus vocis o costituire una scatola vuota; l’Amministrazione ha l’obbligo di valutare i documenti e le memorie presentate e deve, pertanto, darne conto nella motivazione del provvedimento.
Nel caso in esame il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ha imposto un vincolo indiretto sui beni immobili del ricorrente senza dire neanche una parola sulle sue osservazioni.
Post di Dario Meneguzzo - avvocato
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