Sul preavviso di rigetto
Il T.A.R. Veneto ricorda che il preavviso di rigetto, ex art. 10 bis della l. n. 241/1990, deve essere coerente con il provvedimento finale adottato dall’ente che, in quanto tale, non può indicare nel diniego motivazioni non contenute nella precedente comunicazione dei motivi costatativi. Nel caso di specie, il preavviso di rigetto lamentava la violazione della distanza dai confini, mentre nel provvedimento finale era stata sollevata, per la prima volta, il mancato rispetto della distanza tra fabbricati.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Scusate, non entra in gioco un principio diverso dall’art. 10-bis? questo errore cambia davvero il risultato finale?
Entra in gioco un altro principio
Si applica l’art. 21-octies legge 241/1990
Dice (semplificato):
il provvedimento non si annulla se il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso
Il vizio derivante dall’introduzione di un motivo ostativo non previamente comunicato non comporta l’annullamento del provvedimento qualora questo sia comunque sorretto da un autonomo motivo legittimo sufficiente a giustificare il diniego, ai sensi dell’art. 21-octies.
Art. 10-bis, tutela il contraddittorio
Art. 21-octies, guarda al risultato finale
Se il risultato non cambia, niente annullamento
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