Competenza in materia di sospensione del provvedimento
Il TAR Veneto ricorda il principio per cui l’atto con cui si sospendono gli effetti di un provvedimento precedente, ex art. 21-quater l. n. 241/1990, deve essere adottato dallo stesso organo che aveva originariamente emanato il primo atto; eventuali diverse competenze devono essere espressamente indicate dalla legge.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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