Il preavviso di rigetto può essere inviato anche prima che siano acquisiti i pareri previsti dal procedimento
Il TAR Veneto afferma che il preavviso di rigetto di cui all'art. 10 bis L. 241/90 può essere inviato anche prima che sia completata la fase istruttoria con l'acquisizione dei pareri.
Nel caso specifico il preavviso di diniego del permesso di costruire era stato inviato prima che fosse stato acquisito il parere negativo della commissione edilizia.
Post di Dario Meneguzzo - avvocato
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