Il rito del silenzio presuppone un obbligo di provvedere
Il TAR Veneto ha dichiarato inammissibile un ricorso per la mancanza della fondamentale condizione affinché l'inerzia dell’Amministrazione diventi un inadempimento censurabile secondo il rito di cui agli artt. 31 e 117 cod. proc. amm., ossia l'obbligo di provvedere.
La sentenza chiarisce che tale obbligo può essere esplicito, ma che in alcuni casi è desumibile dai principi dell'ordinamento.
Nel caso specifico il ricorrente pretendeva che il Comune ordinasse a un privato di tagliare gli alberi che oscuravano un cono visuale tutelato dal P.R.G.
Post di Dario Meneguzzo - avvocato
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