Il termine di 18 mesi per l’autotutela vale solo per i provvedimenti emanati dopo il 28 agosto 2015

11 Gen 2019
11 Gennaio 2019

L’art. 21 nonies comma 1 della L. 241/90 disciplina l'annullamento del provvedimento amministrativo illegittimo.

Nel 2015 l'articolo è stato novellato, prevedendo un termine di 18 mesi per l'esercizio del potere di autotutela.

Il Consiglio di Stato chiarisce che, in ossequio al principio generale di ordinaria irretroattività di cui all’art. 11 delle disposizioni preliminari al codice civile, la novella può trovare applicazione soltanto in relazione all’esercizio dei poteri di autotutela relativi a provvedimenti emanati dopo la sua entrata in vigore, ossia al 28 agosto 2015.

Post di Daniele Iselle - funzionario comunale


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