Il CdS esclude che i piani casa possano derogare alla distanza dai confini

11 Gen 2019
11 Gennaio 2019

In una sentenza del 2018 il Consiglio di Stato esclude che il piano casa della Campania deroghi alla distanza dai confini prevista dalla pianificazione comunale.

L’art. 4 della legge regionale della Campania n. 19/2009 consente gli interventi di ampliamento, nei limiti ivi stabiliti, “in deroga agli strumenti urbanistici vigenti…”: secondo il Consiglio di Stato la disposizione regionale va interpretata in senso conforme agli insegnamenti della Corte Costituzionale, escludendo così che essa deroghi anche alle distanze dai confini.

Ricordiamo che la Regione Veneto ha emanato una disposizione di interpretazione autentica del piano casa, prevedendo espressamente la deroga alla distanza dai confini e che il TAR del Veneto ha sollevato sul punto una questione di legittimità costituzionale davanti alla Corte Costituzionale.  

Post di Daniele Iselle - funzionario comunale 


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1 reply
  1. Andrea Faresin says:

    Rispettosamente dissento.

    In generale, infatti, il codice civile impone il rispetto di tutte le “regole di costruzione” stabilite dal p.r.g. (artt. 869-872 c.c.).

    Il confinante, di conseguenza, è titolare di un diritto soggettivo al rispetto di tutte le suddette regole (e non solo di quelle in materia di distanze).

    A mio avviso, quindi, delle due l’una:
    1) o la Regione può consentire la deroga sia per le norme in materia di densità fondiaria, altezza, etc. sia per quelle sulle distanze dai confini (fermo restando, naturalmente, il “contenuto minimo” del diritto di proprietà stabilito dall’art. 41 quinquies del t.u. Edilizia e dal d.m. 1444/1968);
    2) o la deroga regionale è illegittima sia per le distanze dai confini, sia per densità fondiaria, altezza, etc., perché l’ordinamento civile dello Stato (artt. 869-872 c.c.) stabilisce il diritto del confinante (in primis) al generale rispetto delle regole di p.r.g..

    Personalmente ritengo che la Corte Costituzionale abbia già circoscritto il “contenuto minimo” del diritto di proprietà (ed il correlato limite alla competenza legislativa regionale) mediante la sentenza n. 134/2014, la quale ha significativamente richiamato solo le norme statali sul distacco tra le costruzioni (“venendo in rilievo una competenza concorrente riguardo ad una materia che, relativamente alla disciplina delle distanze, interferisce con altra di spettanza esclusiva dello Stato, non v’è dubbio che debbano essere comunque osservati i principi della legislazione statale quali «si ricavano dall’art. 873 cod. civ. e dall’ultimo comma dell’art. 9 del d.m. 2 aprile 1968, n. 1444, emesso ai sensi dell’art. 41-quinquies della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (introdotto dall’art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765), avente efficacia precettiva e inderogabile, secondo un principio giurisprudenziale consolidato» (sentenza n. 230 del 2005)”).

    Attendiamo ora la decisione della Corte sull’ordinanza di rimessione del T.A.R. Veneto.

    Andrea Faresin

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