La mancanza del certificato di agibilità non è sufficiente per ordinare lo sgombero

05 Dic 2016
5 Dicembre 2016

Il TAR Veneto rileva che allo stato attuale non vi è una norma che disciplini espressamente le conseguenze della mancanza, sul piano formale,
del certificato di agibilità, posto che l’art. 221, secondo comma, del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, che puniva con una sanzione pecuniaria il mancato possesso del certificato, è stato abrogato a decorrere dal 30 giugno 2003, dall’articolo 136, comma 2, lettera a), del DPR 6 giugno 2001, n. 380, senza essere sostituito da una norma dello stesso tenore (l’art. 24, comma 3, del DPR 6 giungo 2001, n. 380, sanziona la mancata presentazione dell’istanza).

Il TAR spiega anche la portata attuale del primo comma dell'art. 221 del r.d. 1265 del 1934, il quale dispone che gli edifici o le parti di essi di nuova costruzione non possono essere abitati senza la previa autorizzazione dell'Autorità comunale.

Facciamo presente che su Normattiva il primo comma dell'art. 221 del r.d. 1265 del 1934 risulta ancora vigente.

Il TAR esclude che la semplice mancanza formale del certificato di agibilità possa consentire al comune di ordinare lo sgombero di un edificio. 

Post di Dario Meneguzzo - avvocato

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