La rinuncia del privato al procedimento amministrativo precedentemente attivato su sua istanza
Il Consiglio di Stato ha affermato che nel nostro ordinamento manca una disciplina generale della rinuncia, in ragione della scelta del legislatore di regolamentarne gli effetti in relazione a singole fattispecie.
Tuttavia, tali singole fattispecie, se complessivamente valutate, sono indicative di un generale istituto dismissivo costituente presupposto indefettibile per la coerenza della loro disciplina con i principi fondamentali inerenti alla riconosciuta capacitĂ di disporre delle situazioni giuridiche soggettive non indisponibili.
In realtà , nel diritto amministrativo, l’interesse legittimo è generalmente ritenuto una posizione soggettiva indisponibile.
Invero, si può affermare che la rinuncia ad un procedimento amministrativo non equivale di per sé a rinuncia al diritto, bensì a quella peculiare modalità di esercizio del diritto, senza pregiudicarne anche tutte le altre ancora possibili, in quanto consentite dal complesso delle facoltà costituenti il contenuto del diritto stesso (es. il privato che rinunci ad un’istanza di permesso di costruire, in precedenza presentata, non sta rinunciando in toto al suo ius aedificandi, bensì ad ottenere l’assenso su quel particolare progetto edificatorio che aveva presentato).
Il Consiglio approfondisce anche in che termini la P.A. abbia l’obbligo di esaminare l’eventuale istanza nuovamente presentata dal privato, dopo la rinuncia a quella inizialmente presentata.
Post di Alberto Antico – avvocato
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