La mancata emanazione del preavviso di rigetto è causa di annullabilità del diniego finale?
Il TAR Veneto ha affermato che il privato non può limitarsi a denunciare la lesione delle proprie pretese partecipative da mancata emanazione del preavviso di rigetto, ma è anche tenuto ad indicare o allegare gli elementi, fattuali o valutativi, che, se introdotti in fase procedimentale, avrebbero potuto influire sul contenuto finale del provvedimento.
Si ricorda però che l’art. 21-octies, co. 2, III periodo l. 241/1990 (a seguito della novella del 2020) afferma espressamente che – almeno quanto ai provvedimenti discrezionali, cioè proprio quelli in cui rilevano gli elementi fattuali o valutativi – la P.A. non può invocare l’impossibilità di una decisione diversa, al fine di evitare l’annullamento di un diniego non preceduto dal preavviso di rigetto.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Di fatto i diritti di difesa e partecipazione del privato non sono stati comunque tutelati dalla comunicazione ex art. 10-bis. La comunicazione dell’art. 10bis, assorbe la mancata comunicazione di avvio del procedimento, nel mentre non succede il contrario.
Sostanzialmente, si vi è stata una violazione dell’articolo 10-bis, la mancata comunicazione di avvio non ha tutelato i diritti di difesa e partecipazione del privato. Per cui se ne desume che il 10bis va sempre fatto –
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