Revoca della patente di guida
Il Consiglio di Stato in una recente sentenza ha statuito che l’autorità amministrativa non può accertare reati, rientrando ciò nell’ambito delle competenze della Autorità giudiziaria in quanto l’art. 219, comma 3 ter del decreto legislativo n. 285 del 1992, va interpretato nel senso che la revoca della patente di guida può essere conseguita solo dopo che siano decorsi tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza che abbia accertato il reato (vale a dire la relativa responsabilità penale).
Post di Gianmartino Fontana - avvocato
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