Sulla comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis l. n. 241/1990
Il TAR Veneto sottolinea la rilevanza del vizio di violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990 (cd. preavviso di rigetto) in un’ipotesi di diniego di permesso di costruire fondata su motivi ulteriori rispetto a quelli comunicati in precedenza.
Trattandosi di un procedimento ad istanza di parte, la P.A. ha l’obbligo di interloquire con il privato prima dell’emanazione del provvedimento, in modo da creare un valido ed effettivo contraddittorio procedimentale: pertanto, l’Ente ha l’ulteriore obbligo di prendere atto e – soprattutto – posizione sulle osservazioni provenienti dal privato nei termini.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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