E’ illegittimo per un Comune dare funzioni tecniche con un contratto stabile ad un professionista esterno
Lo ha stabilito la Corte dei Conti con una determinazione della Sezione Regionale della Liguria, in un caso in cui un Comune aveva chiesto se era possibile conferire un incarico esterno di responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale ai sensi dell’art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
La decisione della Sezione Regionale è particolarmente importante in quanto fa un distinguo con un’altra professione e incarico quello di Avvocato per patrocinare cause per conto del Comune.
Post di Gianmartino Fontana
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Gentile Lettore,
sia ora , come Avvocato libero professionista, che come ex Responsabile del Servizio Legale del Comune di Schio (VI), mi sento di rispondere al Suo quesito, avendo vissuto la problematica della Dirigenza all’interno degli Enti Locali più che averla imparata dai libri, evidenziandoLe quanto segue.
A mio giudizio, l’art. 110 del tuel , da Lei citato, si riferisce in particolare a “Incarichi a contratto.per la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, che possono avvenire mediante contratto a tempo determinato.
Per i suddetti posti il comma 1 del succitato art. 110 prevede che “Per i posti di qualifica dirigenziale, il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota degli stessi attribuibile mediante contratti a tempo determinato (……). Fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente comma sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell’incarico.”
Ancora il comma 3 sempre del suddetto art. del Tuel si prevede che : “3. I contratti di cui ai precedenti commi non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco (……) in carica”.
Altra cosa , invece , era il questio sottoposto alla Corte dei Conti – Sezione Regionale Liguria – dal Comune istante. In detto caso si chiedeva da parte del Sindaco se fosse possibile, per superare il problema dell’assenza del titolare dell’UTC, di provvedere con una consulenza continuativa esterna. Cosa, a mio avviso, ben diversa da quella regolamentata dall’art. 110 del Tuel.
Sperando di aver risposto al Suo questio, porgo cordiali saluti.
23.10.2015
Avv.to Gianmartino Fontana
Non mi è chiaro se si faccia riferimento all’art 110 del tuel, qualcumo mi spiega?
Grazie
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!