Per i cambi d’uso in zona agricola cosa vuol dire il comma 5 dell’articolo 44 della legge regionale 11/2004 “purchè la destinazione abitativa sia consentita dallo strumento urbanistico generale”
Il TAR Veneto conferma che gli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 3 del DPR 380/2001 nonchè l'ampliamento di edifici fa destinarsi a case di abitazione, fino a un limite massimo di 800 mc. comprensivi dell'esistente, sono ammessi purchè la destinazione abitativa sia consentita in modo specifico per quel fabbricato dallo strumento urbanistico generale.
Si legge nella sentenza n. 1318 del 2014: "Il primo motivo è infondato perché parte ricorrente non considera che la normativa applicabile nel caso di specie è quella introdotta dal comma 1 dell’articolo 34 della legge regionale numero 3/2013 che ha sostituito il comma 5 dell’articolo 44 della legge regionale 1172004 nel modo seguente: “Gli interventi di recupero dei fabbricati esistenti in zona agricola sono disciplinati dal PAT e dal PI ai sensi dell'articolo 43. Sono sempre consentiti, purché eseguiti nel rispetto integrale della tipologia originaria, gli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia" e successive modificazioni, nonché l'ampliamento di edifici da destinarsi a case di abitazione, fino ad un limite massimo di 800 mc. comprensivi dell'esistente, purché la destinazione abitativa sia consentita dallo strumento urbanistico generale”.
Pertanto, anche a prescindere da qualunque valutazione circa la perdurante applicabilità della previsione interpretativa dettata dall’articolo 5 della legge regionale numero 30 del 2010 con riferimento alla precedente versione del comma 5, in particolare, all’interpretazione autentica dell’espressione “sono sempre consentiti”, nel caso di specie non si può ignorare la limitazione apposta dall’ultimo periodo del comma 5 e cioè dalla necessità che la destinazione abitativa sia consentita dallo strumento urbanistico generale.
Questa previsione non si riferisce ad una generica previsione della compatibilità della destinazione abitativa con la zona agricola ma impone la verifica che nello strumento urbanistico essa sia contemplata per quello specifico fabbricato. (TAR Veneto, II, n. 1179/2014)".
Dario Meneguzzo - avvocato
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