Il cd. divieto di pantouflage
Il Consiglio di Stato ha affermato che, in tema di incompatibilità successive nelle PP.AA. e nelle Autorità indipendenti (cd. pantouflage o sliding doors), l’art. 3, co. 3-bis d.l. 25/2025, come convertito dalla l. 69/2025, ha natura eccezionale e di stretta interpretazione e si applica: a) sotto il profilo soggettivo, a tutti i componenti di organi collegiali che assumano determinazioni obbligatorie ed autoritative, ivi compresi i pareri vincolanti, con effetti nei confronti di soggetti privati determinati; b) sotto il profilo oggettivo, alle determinazioni individuali, con esclusione degli atti regolamentari o amministrativi generali.
In assenza di un’espressa attribuzione normativa, la vigilanza e il potere sanzionatorio spettano all’ANAC.
Post di Alberto Antico – avvocato
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