Accesso agli atti defensionale e nome del soggetto autore di una segnalazione alle Forze dell’ordine
Il TAR del Lazio, Sede di Roma ha affermato che il diritto di accesso defensionale, ai sensi dell’art. 24, co. 7 l. 241/1990, non consente l’ostensione del nominativo dell’autore di una segnalazione alle Forze dell’ordine sulla base del mero intento, genericamente prospettato, di intraprendere azioni legali nei suoi confronti. L’accesso ai dati identificativi del segnalante presuppone, infatti, la dimostrazione concreta del nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta e la posizione giuridica che l’istante intende tutelare. In tale valutazione la P.A. deve altresì considerare le esigenze di riservatezza del controinteressato e verificare che la richiesta non sia sorretta da finalità meramente ritorsive.
Post di Alberto Antico – avvocato
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