La Consulta salva i limiti alla responsabilità erariale vigenti fino al 31.12.2024

22 Lug 2024
22 Luglio 2024

La Corte costituzionale ha respinto le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 21, co. 2 d.l. 76/2020, come convertito nella l. 120/2020, norma che prevede, sino al 31 dicembre 2024, per le condotte commissive degli agenti pubblici una temporanea limitazione della responsabilità amministrativa (o resp. erariale) alle sole ipotesi dolose.

Nel configurare tale forma di responsabilità, il legislatore deve tenere conto di due esigenze fondamentali: da un lato, quella di tenere ferma la funzione deterrente, al fine di scoraggiare i comportamenti dei funzionari che pregiudichino il buon andamento della P.A. e gli interessi degli amministrati; dall’altro, quella di evitare che il rischio dell’attività amministrativa sia percepito dall’agente pubblico come talmente elevato da fungere da disincentivo all’azione, pregiudicando, anche in questo caso, il buon andamento (cd. fuga dalla firma dei provvedimenti).

La Corte costituzionale ha chiarito che, a regime, non è immaginabile una disciplina normativa che limiti la responsabilità amministrativa alla sola ipotesi del dolo, con esclusione della colpa grave, perché in tal modo i comportamenti macroscopicamente negligenti non sarebbero scoraggiati e, pertanto, la funzione deterrente ne sarebbe irrimediabilmente indebolita.

Tuttavia, una siffatta limitazione non potrebbe ritenersi irragionevole ove riguardi esclusivamente un numero circoscritto di agenti pubblici o specifiche attività amministrative, allorché esse presentino, per le loro caratteristiche intrinseche, un grado di rischio di danno talmente elevato da scoraggiare sistematicamente l’azione amministrativa.

La norma in commento si giustifica in relazione al peculiarissimo contesto economico e sociale in cui l’emergenza pandemica da COVID-19 aveva determinato la prolungata chiusura delle attività produttive, con danni enormi per l’economia nazionale e ovvie ricadute negative sulla stessa coesione sociale e la tutela dei diritti e di interessi vitali per la società. Per superare la grave crisi e rimettere in movimento il motore dell’economia, il legislatore, non irragionevolmente, ha ritenuto indispensabile che la P.A. operasse senza remore e non fosse, al contrario, a causa della sua inerzia, un fattore di ostacolo alla ripresa economica.

Le successive proroghe, invece, sono connesse all’inderogabile esigenza di garantire l’attuazione del PNRR e la conseguente ripresa di un sentiero di crescita economica sostenibile, oltre che il superamento di alcuni divari economici, sociali e di genere.

Da ultimo, la Corte costituzionale, in vista dell’imminente scadenza temporale dell’ultima proroga in parola, ha sollecitato il legislatore al varo di una complessiva riforma della responsabilità amministrativa, al fine di ristabilire una coerenza tra la sua disciplina e le strutturali trasformazioni del modello di amministrazione e del contesto istituzionale, giuridico e sociale in cui essa opera.

Sia consentito esprimere una preoccupazione (dai contorni, però, indefiniti anche allo scrivente) per il fatto che il legislatore – con il beneplacito della Consulta – possa disporre normative eccezionali (seppur temporanee, ma comunque dirompenti entro il grande argomento del controllo del buon operato della P.A.) che, rimanendo immutate, vengono giustificate dapprima con le esigenze di superamento della pandemia (con il tributo di morti che è costata) e a seguire con il celeberrimo PNRR, il quale, alla fin fine, ha a che fare con la “ricchezza delle nazioni” (cit. Adam Smith).

Post di Alberto Antico – avvocato

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