Si possono scorrere le graduatorie delle procedure comparative riservate al personale interno per l’accesso alla dirigenza?
Il Consiglio di Stato ha affermato che le procedure comparative riservate al personale interno per l’accesso alla dirigenza, previste dall’art. 28, co. 1‑ter d.lgs. 165/2001 (che, si avvisa, è stato di recente modificato), pur caratterizzate da modalità selettive di tipo concorsuale, non sono equiparabili al concorso pubblico, atteso che sono precluse alla generalità dei consociati e limitate ai dipendenti già in servizio; tale differenza ontologica incide sul regime giuridico degli effetti della graduatoria e ne esclude l’assimilazione a quelle concorsuali pubbliche.
Il principio dello scorrimento delle graduatorie, previsto dall’art. 35, co. 5-ter d.lgs. 165/2001, trova applicazione esclusivamente con riferimento alle graduatorie dei concorsi pubblici, quali strumenti idonei a garantire l’accesso dall’esterno secondo i principi di pubblicità, imparzialità e trasparenza, e non si estende alle graduatorie formate all’esito di procedure selettive riservate al personale interno.
La graduatoria formata all’esito di procedure comparative riservate al personale interno per l’accesso alla dirigenza ha efficacia limitata alla procedura per la quale è stata formata e non è utilizzabile per la copertura di ulteriori posti successivamente resisi vacanti, non potendo estendersi ad essa il regime tipico delle graduatorie di concorsi pubblici.
L’obbligo di motivare la scelta tra scorrimento della graduatoria e indizione di un nuovo concorso sussiste solo in presenza di graduatorie derivanti da concorsi pubblici, mentre non trova applicazione rispetto alle graduatorie originate da procedure riservate al personale interno, in quanto tra tali modalità di reclutamento difetta un’omogeneità strutturale idonea a fondare una comparazione giuridicamente rilevante.
La pregressa prassi amministrativa di procedere allo scorrimento di graduatorie relative a procedure riservate non è idonea a ingenerare un legittimo affidamento in capo agli interessati, non potendo un comportamento eventualmente contra legem della P.A. costituire fonte di aspettative giuridicamente tutelate.
Post di Alberto Antico – avvocato

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