Trasferimento di sede ex art. 33 L. n. 104 del 1992 e carenza di organico
Una sentenza del TAR Bologna chiarisce che la posizione del dipendente pubblico richiedente il trasferimento di sede ex art. 33 L. n. 104 del 1992 e s. m. e i. non ha consistenza di diritto soggettivo, ma di interesse legittimo, essendo espressamente previsto dalla suddetta norma che la relativa istanza possa essere accolta solo “ove possibile”, vale a dire solamente se non ostino al trasferimento oggettive situazioni di carenza d’organico,
Post di Dario Meneguzzo - avvocato
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