Trasferimento di sede ex art. 33 L. n. 104 del 1992 e carenza di organico

22 Feb 2017
22 Febbraio 2017

Una sentenza del TAR Bologna chiarisce che la posizione del dipendente pubblico richiedente il trasferimento di sede ex art. 33 L. n. 104 del 1992 e s. m. e i. non ha consistenza di diritto soggettivo, ma di interesse legittimo, essendo espressamente previsto dalla suddetta norma che la relativa istanza possa essere accolta solo “ove possibile”, vale a dire solamente se non ostino al trasferimento oggettive situazioni di carenza d’organico,

Post di Dario Meneguzzo - avvocato

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