Arbitrabilità delle controversie amministrative
Il Consiglio di Stato ha offerto una pregevole ricostruzione dell’esperibilità dell’arbitrato nelle controversie amministrative, a partire dall’art. 12 c.p.a. In particolare:
- È consentito devolvere ad un arbitrato rituale le controversie concernenti diritti soggettivi devolute alla giurisdizione del G.A.; è invece nulla la clausola contrattuale che preveda in tali ipotesi un arbitrato irrituale.
- In caso di incertezza nell’interpretazione della clausola compromissoria, si presume pattuito un arbitrato rituale se le parti vollero attribuire agli arbitri una funzione sostitutiva del giudice; si presume invece un arbitrato irrituale, se le parti prefigurarono una soluzione della controversia a mezzo di negozio di accertamento o altri strumenti conciliativi o transattivi.
- Ove permanga un dubbio sulla natura dell’arbitrato voluto dalle parti, prevale la sua riconducibilità all’arbitrato irrituale.
Post di Daniele Iselle – funzionario comunale
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