Convenzione urbanistica ed azioni di diritto civile
Il Consiglio di Stato ha affermato che la convenzione urbanistica è impugnabile con l’azione di rescissione e con l’azione di annullamento per violenza morale, precisandone le peculiarità dovute all’oggetto pubblico del contratto: infatti, l’art. 11, co. 2 l. 241/1990 pone un doppio limite al rinvio alle disposizioni civilistiche, applicabili solo ove non sia diversamente previsto e in quanto compatibili con la disciplina degli accordi.
Post di Daniele Iselle – funzionario comunale
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