Piano di Lottizzazione e contenuto della convenzione urbanistica
Il Consiglio di Stato, dopo aver ricordato che le convenzioni di lottizzazione sono riconducibili agli accordi integrativi di provvedimento ex art. 11 l. 241/1990, demandati alla giurisdizione del G.A. ex art. 133, co. 1, lett. a, n. 2 c.p.a., ha affermato che quest’ultima si estende anche ai patti, comunque formalizzati, anche se in apparenza di natura esclusivamente privatistica, siglati per dare esecuzione ad obblighi assunti nell’ambito della convenzione. Nel caso di specie, era siglata una convenzione di lottizzazione, nella quale il privato, a scomputo degli oneri di urbanizzazione, si impegnava a realizzare le opere di urbanizzazione primaria, nonché a vendere al Comune una villa con parco di sua proprietà (ubicata altrove rispetto all’area dell’intervento).
La funzione della convenzione urbanistica non è di integrare la disciplina urbanistica del Piano di Lottizzazione, di per sé completa, ma di definire nel dettaglio gli impegni delle parti, e principalmente dei privati, in vista del conseguimento dell’equilibrio nello scambio di utilità. È perciò possibile far confluire nella convenzione anche pattuizioni eterogenee rispetto alla finalità di regolazione dell’assetto del territorio.
Post di Daniele Iselle – funzionario comunale
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