Da quando si può impugnare il progetto di un’opera pubblica?

07 Ago 2014
7 Agosto 2014

Il T.A.R. Veneto, sez. I, nella sentenza del 01 agosto 2014 n. 1114 conferma che l’interesse ad impugnare il progetto di un’opera pubblica deriva solamente dalla piena conoscenza del progetto definitivo e non dalla contezza di quello preliminare perché: “È, infatti, solo dal momento dell’approvazione del progetto definitivo che si concretizza l’interesse all’impugnazione del progetto, in quanto solo con il progetto definitivo l’opera pubblica assume una stabile connotazione che consente di valutare appieno i profili di interferenza, e quindi di lesività, con le posizioni giuridiche dei confinanti o vicini, mentre al livello di progettazione preliminare la stessa è ancora ad uno stadio iniziale, abbozzato, e, come tale, insuscettibile di radicare un interesse concreto ed attuale all’impugnazione.

Tale corollario trae giustificazione e fondamento in primo luogo dalla definizione legislativa contenuta nell’art. 93, III e IV comma del DLgs n. 163/2006 secondo la quale: “il progetto preliminare definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire e consiste in una relazione illustrativa delle ragioni della scelta della soluzione prospettata in base alla valutazione delle eventuali soluzioni possibili, anche con riferimento ai profili ambientali e all'utilizzo dei materiali provenienti dalle attività di riuso e riciclaggio, della sua fattibilità amministrativa e tecnica, accertata attraverso le indispensabili indagini di prima approssimazione, dei costi, da determinare in relazione ai benefìci previsti, nonché in schemi grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare; il progetto preliminare dovrà inoltre consentire l'avvio della procedura espropriativa”, mentre “il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel progetto preliminare e contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni. Esso consiste in una relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte progettuali, nonché delle caratteristiche dei materiali prescelti e dell'inserimento delle opere sul territorio; nello studio di impatto ambientale ove previsto; in disegni generali nelle opportune scale descrittivi delle principali caratteristiche delle opere, e delle soluzioni architettoniche, delle superfici e dei volumi da realizzare, compresi quelli per l'individuazione del tipo di fondazione; negli studi e indagini preliminari occorrenti con riguardo alla natura e alle caratteristiche dell'opera; nei calcoli preliminari delle strutture e degli impianti; in un disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali, tecnici ed economici previsti in progetto nonché in un computo metrico estimativo. Gli studi e le indagini occorrenti, quali quelli di tipo geognostico, idrologico, sismico, agronomico, biologico, chimico, i rilievi e i sondaggi, sono condotti fino ad un livello tale da consentire i calcoli preliminari delle strutture e degli impianti e lo sviluppo del computo metrico estimativo”.

Dal confronto dell’oggetto dei due livelli di progettazione emerge come solo con il progetto definitivo vengono individuati compiutamente i lavori da realizzare, dovendo quest’ultimo contenere tutti gli elementi necessari per il rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni (cfr. CdS, IV, 19.6.2014 n. 3116).

Del resto, diversamente opinando, si finirebbe per anticipare la tutela giurisdizionale dei terzi oltre ogni limite, dando ingresso a vere e proprie azioni popolari rivolte avverso progetti che, non essendo ancora definiti nelle loro caratteristiche, non possono produrre – allo stato - una lesione concreta ed attuale della sfera giuridica altrui”.

dott. Matteo Acquasaliente

TAR Veneto n. 1114 del 2014

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