Concetto di definitività delle violazioni in materia di contributi previdenziali e assistenziali per gli appalti
Il T.A.R. Veneto, sez. I, nella sentenza del 04 agosto 2014 n. 1151 si sofferma sul concetto di definitività del DURC.
Inizialmente il Collegio ricorda la giurisprudenza formatasi sul punto: “Preliminarmente è opportuno segnalare la uniforme giurisprudenza intervenuta nella presente materia sul concetto di definitività delle violazioni in materia di contributi previdenziali e assistenziali di cui all'art. 38, comma 1, lett. i) del D.Lgs. n. 163 del 2006.
Il giudice amministrativo ha sostenuto che :” il concetto di definitività non può essere inteso in astratto nel senso che, a fronte di un obbligo contributivo (o anche fiscale) non contestato, è necessario comunque – prima che la violazione possa essere considerata “definitiva” - che l’ente preposto (INPS, nel caso di specie) ponga in essere tutti gli adempimenti successivi (finalizzati all’avvio della procedura di riscossione, anche coattiva) attraverso l’adozione degli avvisi di accertamento e/o di liquidazione (recte: di addebito) e che, a sua volta, il contribuente abbia la possibilità di esperire, nei termini di legge, i rimedi amministrativi (compresi eventuali istanze di rateizzazione) e giurisdizionali previsti dalla normativa vigente;
- una tale interpretazione del concetto di definitività contenuto nel citato art. 38, comma 1, lett. i) del D.lgs n. 163 del 2006, oltre al rischio di giustificare pratiche dilatorie dei pagamenti da parte dei contribuenti, si scontra in modo palese con i principi che regolano le gare ad evidenza pubblica che, come noto, sono ispirate in particolare alla par condicio tra i partecipanti, principio che ha come corollario inderogabile il fatto che, al momento della scadenza del termine di presentazione delle offerte, tutti i concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di partecipazione previsti dalla normativa vigente, senza possibilità di regolarizzazioni postume;
- in altre parole, il concetto di “definitività” nell’ambito della gare pubbliche va fotografato al momento della (scadenza del termine di) presentazione dell’offerta nel senso che dubbi sulla debenza devono sussistere a quel momento oppure, a quella data, deve risultare accolta una istanza di rateizzazione (cfr Cons. Stato, Ad. Plenaria, 5 giugno 2013, n. 15) ovvero deve essere stato presentato – e risultare ancora pendente - un ricorso amministrativo (se previsto) e/o giurisdizionale”(cfr. TAR Lazio, Sez. III, n. 9216/2013).
In altri termini, il concetto di "definitività" nell'ambito della gare pubbliche va individuato al momento della scadenza del termine di presentazione dell'offerta, nel senso che “ dubbi sulla debenza devono sussistere a quel momento oppure, a quella data, deve risultare accolta una istanza di rateizzazione ovvero deve essere stato presentato - e risultare ancora pendente - un ricorso amministrativo (se previsto) e/o giurisdizionale “(cfr : Cons. Stato, Ad. Plenaria, 5 giugno 2013, n. 15)”.
Successivamente i Giudici si soffermano sulle novità introdotte dall’art. 31, c. 8 del D.L. 69/2013, convertito con modificazioni dalla L. n. 98/2013: “Tale rappresentato orientamento giurisprudenziale, invero, non ha, né poteva, tener conto della recente disciplina normativa introdotta, come detto, dall’art. 31, comma 8 del Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 cit. che testualmente recita : “ Ai fini della verifica per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), in caso di mancanza dei requisiti per il rilascio di tale documento gli Enti preposti al rilascio, prima dell'emissione del DURC o dell'annullamento del documento già rilasciato, invitano l'interessato, mediante posta elettronica certificata o con lo stesso mezzo per il tramite del consulente del lavoro ovvero degli altri soggetti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a quindici giorni, indicando analiticamente le cause della irregolarità”.
Or bene, tale innovativa costruzione normativa ha alterato profondamente la precedente e riportata disciplina per il rilascio del DURC, così come accolta dalla giurisprudenza.
Il legislatore, anche in considerazione del principio partecipativo, ha ritenuto di dover optare per una diversa disciplina nel rilascio del DURC che tenga conto, al momento del rilascio, dei rilievi e della possibile regolarizzazione del debito, entro un termine definito.
La novella, pertanto, consente di superare anche possibili dubbi interpretativi circa la possibile procedura di regolarizzazione contributiva prevista dall’art. 7, comma 3, del d.m. 24 ottobre 2007. Invero, sul punto, la pacifica giurisprudenza, era giunta alla conclusione che la riportata fattispecie non poteva trovare applicazione nelle gare di appalto, atteso che, in questo caso, la materia risulta disciplinata dalla differente ipotesi contemplata dal successivo art. 8, comma 3. L’art. 6, comma 3, d.m. cit., che, nel prevedere la sospensione del termine per il rilascio del D.U.R.C. fino all’avvenuta regolarizzazione, fa appunto salva la diversa disciplina dettata dal successivo art. 8 comma 3 del decreto (Consiglio di Stato, sez. V, 16 settembre 2011, n. 5194).
Ora, l’art. 31, comma 8 del Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 cit., invero, altera significativamente la precedente prospettiva imponendo agli enti interessati al rilascio del DURC un diverso procedimento che non si limiti a fotografare la situazione esistente al momento della richiesta, ma inviti l’interessato a regolarizzare, entro termini limitati, la sua posizione contributiva.
Pertanto, è solo allo scadere del termine previsto per corrispondere la somma dovuta, quindi, che la posizione previdenziale ed assicurativa dell’interessato diviene definitiva.
Ciò significa che il concetto di definitività del documento contabile è stato individuato dal legislatore, non già e non più nel momento della richiesta, bensì al termine previsto per la eventuale regolarizzazione delle debenze, affidando, così, all’ente/i non più una posizione meramente passiva e ricognitiva dello stato di insolvenza, ma imponendo a questi un comportamento attivo che indichi al contribuente anche e : “analiticamente le cause della irregolarità””.
dott. Matteo Acquasaliente
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