De arte venandi…
Il TAR Palermo ha offerto una pregevole ricostruzione del progressivo sfavore con cui la normativa italiana e sovranazionale ha disciplinato il fenomeno della caccia: in sostanza, si è passati dal diritto soggettivo assoluto di cacciare (di cui all’impianto originario del Testo unico delle leggi sulla caccia, r.d. 5 giugno 1939, n. 1016) al divieto generale di caccia, secondo l’impostazione dell’attuale normativa nazionale, europea ed internazionale – salve le specifiche deroghe che la legge ammette per determinate specie, con limiti di tempo, di luogo e di capi da abbattere, che pongono il privato in posizione di interesse legittimo.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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