Diniego di ammissione agli esami per conseguire una nuova patente di guida e giurisdizione
Nella controversia relativa al rigetto dell’istanza di ammissione a sostenere gli esami per il conseguimento di una nuova patente di guida (precedentemente revocata), motivato in base al mancato decorso del termine di tre anni “dalla data di accertamento del reato” fissato dall’art. 219, comma 3-ter, del D.Lgs. n. 285/1992, il Tar Veneto ha ritenuto giurisdizionalmente competente il Giudice ordinario.
I Giudici amministrativi sostengono che la valutazione dei requisiti di cui all’art. 219, comma 3-ter, del D. Lgs. n. 285/1992 non comporti alcun esercizio di discrezionalità amministrativa e qualificano la posizione giuridico – soggettiva del destinatario del provvedimento in termini di diritto soggettivo.
Di conseguenza, viene dichiarata l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo.
Post di Erica Cunico – dottoressa in giurisprudenza
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