Domande di nullità e di annullamento in sede di giudizio di ottemperanza
Il giudizio di ottemperanza è disciplinato dagli articoli 112 e seguenti del codice del processo amministrativo e serve per ottenere l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato o esecutive e dei provvedimenti esecutivi del giudice che l'amministrazione non esegue (L'articolo 112, comma 1, stabilisce che: "I provvedimenti del giudice amministrativo devono essere eseguiti dalla pubblica amministrazione e dalle altre parti").
L'articolo 21 septies della L. 241/1990 prevede i casi di nullità del provvedimento amministrativo e stabilisce che: "1. È nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali, che è viziato da difetto assoluto di attribuzione, che è stato adottato in violazione o elusione del giudicato, nonché negli altri casi espressamente previsti dalla legge".
Come si legge, un provvedimento amministrativo in violazione o elusione del giudicato non è semplicemente annullabile, ma è nullo.
In concreto, tuttavia, non sempre è facile stabilire se un provvedimento emesso dopo che una sentenza è passata in giudicato sia nullo per violazione o elusione del giudicato oppure sia illegittimo per altre ragioni e, quindi, poichè il giudizio di annullamento deve essere proposto nel termine di decadenza di 60 giorni, l'interessato si vedrebbe costretto a promuovere due ricorsi: uno per l'ottemperanza, sostenendo che il provvedimento è nullo per violazione o elusione del giudicato, e uno per annullamento di un atto illegittimo.
La giurisprudenza però ha però elaborato una soluzione che consente di proporre un solo ricorso e pubblichiamo sulla questione una sentenza del TAR Veneto, che spiega il meccanismo.
Post di Dario Meneguzzo
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