Domande nuove nella memoria conclusionale
Il TAR Veneto ha dichiarato inammissibile la domanda di restituzione dell’importo versato dal ricorrente al Comune (a titolo di conguaglio del costo di costruzione), per essere stata formulata solo con la memoria conclusionale non notificata.
Nel giudizio amministrativo, lo strumento per introdurre nuove domande è il ricorso per motivi aggiunti (art. 43, co. 1 c.p.a.), che va previamente notificato alle controparti nelle forme dell’art. 170 c.p.c. (art. 43, co. 2 c.p.a.).
Post di Alberto Antico – avvocato
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