È ora di mettere mano al ricorso straordinario?

20 Mag 2022
20 Maggio 2022

Come noto, gli artt. 8-15 d.P.R. 1199/1977 disciplinano il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rimedio che la giurisprudenza qualifica come giustiziale, nel tentativo di tenerne insieme la natura amministrativa e le garanzie pressoché giurisdizionali.

Forse non tutti sanno che il ricorso straordinario non funziona allo stesso modo in tutta Italia.

Esso è radicalmente precluso nelle controversie che spetterebbero alla Sezione di Bolzano del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino-Alto Adige (art. 7, co. 3 d.P.R. 426/1984).

In Sicilia, il ricorso straordinario è deciso dal Presidente della Regione, previo parere del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana (C.G.A.R.S.) in sede consultiva. Tuttavia, il Presidente siciliano ha il potere di decidere il ricorso straordinario in senso difforme da detto parere (art. 9, co. 5 d.lgs. 373/2003).

Diversamente, ha natura vincolante il parere del Consiglio di Stato (C.d.S.) in sede consultiva nei confronti della decisione del Presidente della Repubblica (art. 14 d.P.R. 1199/1977, come novellato dall’art. 69 l. 69/2009).

Proprio a partire da questa disparità, il C.G.A.R.S. ha sollevato questione di legittimità costituzionale, con l’ordinanza che si allega, chiedendosi se il potere del Presidente siciliano di decisione difforme rispetti il principio di eguaglianza, che riconosce a tutti i cittadini della Repubblica il diritto di valersi di rimedi giustiziali di analoga consistenza e spessore.

Ci si chiede, se la Corte costituzionale rigettasse la questione, si potrebbe pensare di sollevarne un’altra, sempre riferita al principio di uguaglianza, nei confronti delle norme che precludono al Capo dello Stato di decidere in difformità dal parere del C.d.S.?

Allo stato attuale, il ricorso straordinario è stato paragonato dalla dottrina ad un ricorso per saltum in unico grado al C.d.S., perché il Presidente della Repubblica ha un ruolo di gran lunga più formale che sostanziale.

Più in generale e a conclusione, le esigenze di autonomia regionale giustificano una tale diversificazione della disciplina del ricorso straordinario?

Post di Alberto Antico - avvocato

ord. C.G.A.R.S., 566-2022

1 reply
  1. Vittorio says:

    Considerate l’origine e la natura tipicamente “ monarchiche “ , il ricorso straordinario è da abolire, sic et simpliciter ….

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