L’esercizio dell’azione amministrativa di adempimento è limitato
Il TAR Veneto ricorda la necessità di rispettare i limiti imposti dalla disciplina codicistica per l’esercizio dell’azione di adempimento (artt. 31 e 34, co. 1, lett. c) c.p.a.): e quindi l’accertamento dell’illegittimità del silenzio della P.A. (e quindi l’esistenza di un suo obbligo di provvedere) e la tempestiva impugnazione del provvedimento lesivo.
A contrariis, si rischierebbe infatti l’aggiramento surrettizio dei termini decadenziali per impugnare.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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