Giurisdizione in merito alle ordinanze di rimozione dei rifiuti ex art. 192 del d.lgs. n. 152/2006
Il TAR Piemonte ricorda che, in materia di ordinanze di rimozione dei rifiuti ex art. 192 del d.lgs. n. 152/2006, spettano alla cognizione del giudice amministrativo le controversie inerenti le sanzioni di tipo ripristinatorio, mentre l'accertamento dei presupposti per la ripetizione dei costi necessari alla bonifica ed al ripristino della area in questione, sia che si qualifichi la relativa azione in termini di regresso conseguente all'esecuzione in danno, sia che si prediliga una sua lettura in termini risarcitori, spetta al giudice ordinario.
Post di Dario Meneguzzo - avvocato
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