Il Giudice che accolga l’appello decide nuovamente sulle spese legali
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha dichiarato improcedibile la domanda con cui il privato, in grado di appello, mirava a riformare la compensazione delle spese decisa in primo grado: ciò perché il (parziale) accoglimento nel merito dell’appello pone in capo al Giudice di seconde cure il dovere di decidere la disciplina delle spese di giudizio del doppio grado.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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