Il giudice dell’ottemperanza può conoscere anche dell’impugnazione dell’atto emanato in riedizione del potere amministrativo
Il Consiglio di Stato ha affermato che avverso i provvedimenti emanati dalla P.A. successivamente al giudicato di annullamento di proprio precedente provvedimento può ammettersi che, al fine di consentire l’unitarietà di trattazione di tutte le censure svolte dall’interessato a fronte della riedizione del potere, le doglianze relative vengano dedotte con un unico ricorso davanti al giudice dell’ottemperanza, sia in quanto questi è il giudice naturale dell’esecuzione della sentenza, sia in quanto egli è il giudice competente per l’esame della forma di più grave patologia dell’atto, quale è la nullità.
Nel caso di specie, avente ad oggetto un provvedimento di inibitoria di una SCIA edilizia, il Consiglio ha rigettato l’azione di ottemperanza, nel contempo tuttavia disponendo il mutamento del rito (art. 32, co. 2 c.p.a.) per l’esame, previa rimessione degli atti al primo giudice, del merito delle censure con cui si chiedeva l’annullamento del nuovo diniego di autotutela adottato dal Comune in sede di riedizione del potere.
Post di Alberto Antico – avvocato
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