Il potere del Commissario per gli usi civici di avviare d’ufficio, e poi giudicare, un procedimento giudiziario
La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 29, co. 2 l. 1766/1927, nella parte in cui consente al Commissario agli usi civici di avviare d’ufficio i procedimenti giudiziari ch’egli stesso dovrà successivamente definire.
L’ostacolo a un intervento della Corte non è costituito dall’esistenza di un ambito discrezionale riservato al legislatore, bensì dall’impossibilità di costruire per via di pronuncia costituzionale e senza esercitare scelte politiche un “sistema” protettivo dei domini collettivi in quanto beni ambientali che assicuri anche una piena armonia con gli artt. 24, 111 e 117, co. 2 Cost.
La declaratoria di inammissibilità non deve indurre a sottovalutare la serietà della disarmonia determinata dalla sovrapposizione di funzioni giudicanti e di funzioni di impulso processuale.
La disciplina introdotta dalla l. 1766/1927 ha subìto nel tempo un’evidente torsione: concepita essenzialmente allo scopo della liquidazione degli usi civici, essa ha finito per rovesciarsi in normativa soprattutto protettiva della loro esistenza e del loro mantenimento (ora nella forma del dominio collettivo), senza che però se ne aggiornassero adeguatamente i contenuti. Si sono così posti alla P.A. e alla giurisdizione notevoli problemi, che la l. 168/2017, priva del respiro della riforma di carattere generale, non ha consentito di risolvere appieno. È pertanto stringente l’esigenza che sia adempiuto il dovere del legislatore di intervenire organicamente in materia, ponendo ordine in un settore normativo nel quale si sovrappongono e confliggono, in una con l’esigenza della corretta amministrazione della giustizia, l’interesse delle comunità locali, il fondamentale interesse nazionale alla tutela del bene-ambiente, l’interesse privato e pubblico alla protezione della proprietà, l’interesse privato e pubblico all’esercizio dell’attività economica e alla realizzazione delle opere pubbliche e delle infrastrutture delle quali nessuna comunità politica può fare a meno.
Post di Alberto Antico – avvocato
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