Le controversie sui contributi a fondo perduto erogati dallo Stato durante l’emergenza da Covid-19 non appartengono alla giurisdizione tributaria
La Corte costituzionale ha affermato che i contributi a fondo perduto erogati dallo Stato con il cd. decreto Rilancio (art. 25, co. 12 d.l. 34/2020, come convertito dalla l. 77/2020) e con il cd. decreto Ristori (art. 1, co. 10 d.l. 137/2020, come convertito dalla l. 176/2020) durante l’emergenza da COVID-19 non hanno natura tributaria e il relativo contenzioso non può essere devoluto alla giurisdizione tributaria.
I contributi in esame difettano dei caratteri tradizionalmente individuati dalla giurisprudenza costituzionale per ritenere una fattispecie di natura tributaria: non determinano, infatti, una definitiva decurtazione patrimoniale a carico del soggetto passivo, né integrano benefici fiscali. Sono invece misure di aiuto e sostegno per fronteggiare la riduzione dell’attività economica determinata dall’emergenza epidemiologica.
Di conseguenza le disposizioni censurate violavano in parte qua l’art. 102, co. 2 Cost., che vieta l’istituzione di giudici speciali.
Post di Alberto Antico – avvocato
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